Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 10/03/1997 (Rv. 502926 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di liquidazione ex art. 52 disp. att. cod. proc. civ. - Natura - Impugnazione - Mezzi - Opponibilità ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorribilità in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il decreto con cui il giudice, a norma degli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ., liquida il compenso agli ausiliari da lui nominati, ha natura monitoria e può essere impugnato, dalla parte onerata del pagamento, esclusivamente con l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; detto decreto, pertanto, non essendo definitivo, non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)