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Sez. 1, Sentenza n. 3508 del 26/07/1989 (Rv. 463495 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI DEBITI ALIMENTARI IN FAVORE DI MINORI - STATUIZIONE COSTITUITA DALL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - DIFETTO DEI REQUISITI PRESCRITTI - NEGAZIONE DELLA DELIBAZIONE - NUOVA ISTANZA DI DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - NUOVA DECISIONE DEL GIUDICE STRANIERO - ADEGUAMENTO DELL'OBBLIGO ALIMENTARE - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463495-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI DEBITI ALIMENTARI IN FAVORE DI MINORI - STATUIZIONE COSTITUITA DALL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - DIFETTO DEI REQUISITI PRESCRITTI - NEGAZIONE DELLA DELIBAZIONE - NUOVA ISTANZA DI DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - NUOVA DECISIONE DEL GIUDICE STRANIERO - ADEGUAMENTO DELL'OBBLIGO ALIMENTARE - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di dichiarazione d'efficacia in Italia di pronunce del giudice straniero di condanna al pagamento di debiti alimentari in favore di minori, nella disciplina di cui alla convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, ratificata con legge 4 agosto 1960 n. 918, la sentenza definitiva della Corte d'appello, che neghi la delibabilità, per difetto dei prescritti requisiti, della statuizione costitutiva dell'obbligazione alimentare (nella specie, resa in Sede di accertamento della paternità naturale del minore), osta alla proposizione di nuova istanza di delibazione della stessa statuizione, considerando che la detta pronuncia attiene al merito atteso che quei requisiti integrano condizioni dell'Azione, non meri presupposti processuali, ma non preclude la possibilità di chiedere la delibazione del successivo provvedimento, con il quale il giudice straniero abbia adeguato l'assegno alimentare, modificandone il "quantum", alla stregua dell'autonomia di tale ultima pronuncia. (V 580/72, mass n 356614).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958, Legge 04/08/1960 num. 918

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)