Sez. 1, Sentenza n. 580 del 28/02/1972 (Rv. 356614 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA D'UNA SENTENZA STRANIERA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA D'UNA SENTENZA STRANIERA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda diretta a far dichiarare l'efficacia nel territorio della Repubblica di una sentenza straniera per la Mancanza di alcuna delle condizioni previste dall'art 797 cod proc civ, preclude la riproposizione della domanda di delibazione. (nella specie, la prima domanda di delibazione era stata rigettata, essendosi ritenuto che il giudice straniero non avesse Competenza giurisdizionale a conoscere della controversia, in quanto nessuna delle parti aveva la cittadinanza straniera. Accertatosi, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda di delibazione, che una delle parti aveva, invece, la cittadinanza straniera, la domanda di delibazione era stata riproposta, ma la Corte di appello aveva ritenuto che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza avesse efficacia preclusiva. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto contro la seconda sentenza della Corte di appello, ha enunciato il principio sopra enunciato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)