Sez. 6, Sentenza n. 9956 del 17/06/2016 Ud. (dep. 28/02/2017) Rv. 269717 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Circostanza aggravante di cui cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 - Applicabilità agli associati in ordine ai reati fine in materia di armi - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
La circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati - fine, in materia di armi, commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)