Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 19/12/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262486 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Applicabilità agli associati anche per i reati fine - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)