Sez. 1, Sentenza n. 11390 del 02/11/1995 (Rv. 494495 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio - Organizzazione di tipo imprenditoriale - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
I proventi degli agenti e dei rappresentati di commercio configurano redditi di impresa e non di lavoro autonomo, epperciò assoggettabili ad I.L.O.R., solo quando la predetta attività risulti espletata mediante una organizzazione di di tipo imprenditoriale, atteso che anche alla stregua della sentenza n. 87/86 della Corte Costituzionale non può ritenersi operante, ai fini dell'I.L.O.R., la regola posta in tema di I.R.P.E.F. dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 circa la qualifica di redditi di impresa attribuita a quelli derivanti da attività commerciale anche se non organizzata in forma di impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)