diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2618 del 25/03/1997 (Rv. 503231 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti dall'attività di radiologo - Assoggettabilità all'imposta - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503231-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

I redditi dell'attività del professionista radiologo vanno considerati redditi d'impresa ai fini dell'assoggettamento all'imposta locale sui redditi - ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980), quando, nello svolgimento della suddetta attività, il radiologo si avvalga di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, ancorché si tratti di piccolo imprenditore, potendo, solo in mancanza di tale organizzazione, considerarsi redditi di lavoro autonomo, come tali, non tassabili ai fini dell'I.L.O.R..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)