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Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 06/06/1972 (Rv. 358665 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - INFERMITA PREESISTENTI O SOPRAVVENUTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358665-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - INFERMITA PREESISTENTI O SOPRAVVENUTE - RILEVANZA.*

Per accertare la legittimita o meno del provvedimento di revoca della pensione di invalidita bisogna tener conto non solo delle infermita valutate al momento della concessione della pensione, ma anche di tutte le altre, siano esse preesistenti o sopravvenute, di cui il pensionato risulti attualmente affetto e che, considerate nel loro complesso, incidano sulle sue capacita di guadagno. (V 354'66, mass n 320695).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)