Sez. 3, Sentenza n. 354 del 29/01/1966 (Rv. 320695 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - PRESUPPOSTI E ACCERTAMENTI NECESSARI - MOMENTO CUI IL MIGLIORAMENTO DEVE RIFERIRSI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - PRESUPPOSTI E ACCERTAMENTI NECESSARI - MOMENTO CUI IL MIGLIORAMENTO DEVE RIFERIRSI.*
La revoca della pensione di invalidita -art.13 cpv. R.d.l. 14 aprile 1939, n.636- e subordinata alla condizione del riacquisto della capacita di guadagno per il miglioramento delle condizioni fisico-psichiche del pensionato e conseguente riadattamento funzionale, ovvero per la modificazione di altro fattore che attenui la incidenza dello stato clinico e funzionale, rimasto immutato, su detta capacita oltre il limite della invalidita. L'accertamento del miglioramento fisico-psichico va compiuto confrontando le condizioni del soggetto al momento della concessione della pensione con quelle sussistenti al momento della richiesta revoca per stabilire se, tenute presenti le due situazioni, gli esiti della malattia si siano attenuati o siano scomparsi in misura tale da comportare il riacquisto della capacita di guadagno. Non e quindi sufficiente limitarsi ad accertare la non invalidita al tempo della revoca senza procedere al giudizio comparativo. *
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)