Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 12/10/1999 Cc. (dep. 20/11/1999) Rv. 214978 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Requisito del reddito - Presunzione di superamento per appartenenti ad associazioni mafiose - O per imputati di traffico di stupefacenti - Dedotta sulla sola base del tipo di reato - Esclusione - Ragione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
La legge 30 luglio 1990 n. 217 prevede come condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo un requisito di reddito, senza prendere in considerazione a tal fine le tipologie dei reati oggetto della imputazione, salvo che per i reati contravvenzionali e per i reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che sono espressamente esclusi (ex art. 1). La presunzione di un reddito superiore a quello autocertificato ai sensi dell' art. 5 per gli imputati di associazione mafiosa o di traffico di stupefacenti, sebbene in astratto plausibile, deve essere concretamente verificata e motivata sulla base di puntuali elementi di fatto, ma non può esser dedotta "iuris et de iure" sulla base del tipo di reato contestato.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)