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Sez. L, Sentenza n. 5005 del 30/08/1988 (Rv. 459811 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE DEL CONSULENTE NOMINATO IN SECONDO GRADO PER L'AVVENUTO SVOLGIMENTO DEL MEDESIMO UFFICIO IN PRIMO GRADO - INOSSERVANZA - ISTANZA DI RICUSAZIONE - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA - MANCANZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459811-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE DEL CONSULENTE NOMINATO IN SECONDO GRADO PER L'AVVENUTO SVOLGIMENTO DEL MEDESIMO UFFICIO IN PRIMO GRADO - INOSSERVANZA - ISTANZA DI RICUSAZIONE - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA - MANCANZA - CONSEGUENZA.*

Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'Obbligo di astensione, derivantegli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 cod. proc. civ., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 cod. proc. civ., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità. (V 5121/85, mass n 442437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)