Sez. L, Sentenza n. 3364 del 08/03/2001 (Rv. 544553 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Obbligo di astensione del consulente nominato in secondo grado per l'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio in primo grado - Inosservanza - Istanza di ricusazione - Onere della parte interessata - Mancanza - Conseguenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE
Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 cod. proc. civ., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 cod. proc. civ., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)