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Sez. 3, Sentenza n. 143 del 13/01/1987 (Rv. 449919 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - ASSICURATORE CONVENUTO IN GIUDIZIO INSIEME ALL'ASSICURATO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - CHIAMATA IN CAUSA DEL PRESUNTO RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO E DEL SUO ASSICURATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449919-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - ASSICURATORE CONVENUTO IN GIUDIZIO INSIEME ALL'ASSICURATO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - CHIAMATA IN CAUSA DEL PRESUNTO RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO E DEL SUO ASSICURATORE - AMMISSIBILITÀ.*

Il requisito della comunanza di causa, a cui l'art. 106 cod. proc. civ. condiziona la chiamata di un terzo ad istanza di parte, si concreta nel fatto che il rapporto dedotto in causa è quanto meno connesso, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, congiuntamente od alternativamente considerati, con il rapporto che fa capo al terzo che S'intende chiamare in giudizio od anche nella esistenza di un interesse alla partecipazione del terzo nel contraddittorio processuale volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra le parti originarie. Conseguentemente, l'assicuratore, convenuto in giudizio insieme all'assicurato da parte del danneggiato, può legittimamente chiamare in causa un terzo quale presunto responsabile del fatto dannoso nonché l'assicuratore di quest'ultimo, stante la connessione fra il rapporto fondamentale relativo alla responsabilità della produzione del danno ed il vincolo di solidarietà, sia pure atipica, che collega anche a norma della legge n. 990 del 1969 le obbligazioni del terzo chiamato e del suo assicuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)