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Sez. L, Sentenza n. 4059 del 27/04/1987 (Rv. 452841 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452841-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto in favore dei dipendenti dell'e.N.E.L., deve essere computata, in applicazione della norma inderogabile di cui all'art. 2121 cod. civ., anche l'indennità di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento di attività in zone extraurbane, qualora, alla stregua dell'interpretazione del complesso dei patti contrattuali (affidata al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici), l'indennità medesima costituisca non un rimborso di spese, ma un elemento non occasionale, e predeterminato, o predeterminabile, della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva affermato la natura retributiva dell'indennità di trasferta forfettizzata, in considerazione sia del fatto che i dipendenti avevano diritto al rimborso del buono mensa anche quando avevano potuto fruire della mensa aziendale presso le varie località raggiunte sia del fatto che la stessa indennità era corrisposta, entro determinati limiti, anche durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio). (V 1546/86, mass n 449919; (Conf 1074/84, mass n 433231).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)