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Sez. 2, Sentenza n. 578 del 20/02/1969 (Rv. 338762 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - CONFERIMENTO - LIMITI - REGOLAMENTO CONVENZIONALE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338762-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - CONFERIMENTO - LIMITI - REGOLAMENTO CONVENZIONALE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Se e vero che l'Esercizio dello 'ius variandì, previsto dall'art. 2103 cod. civ., deve trovare il suo titolo giustificativo nelle esigenze organizzative dell'impresa e non importare una alterazione di sostanza nella posizione contrattuale del prestatore d'opera ed una correlativa falcidia della retribuzione, giacche il valicare tali limiti integrerebbe uno sviamento ed un abuso di potere dell'imprenditore, lesivo del diritto alla qualifica, e altrettanto vero che, nel corso del rapporto di lavoro, le parti, sul piano della autonomia contrattuale, sono svincolate da ogni impedimento normativo nello stabilire convenzionalmente, e cioe per via di accordo espresso o tacito, nuove condizioni di lavoro con riferimento alle qualifiche, alle mansioni ed alla retribuzione, per cui, se tali nuove condizioni, proposte dall'imprenditore, risultano accettate dal prestatore d'opera, in situazione di libera volizione, espressa o tacita, desumibile quest'ultima da fatti concludenti e significativi, l'accordo deve ritenersi pienamente lecito ed operante, non esistendo, nell'ordinamento giuridico del lavoro, alcuna norma che ne faccia divieto, sempreche, ovviamente, risultino rispettati i minimi retributivi disciplinati dalla regolamentazione collettiva ed il criterio di massima stabilito nell'art. 36 della Costituzione. (V. 1275-67, mass. 327811 922-65 1494-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)