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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16959 del 04/08/2011 (Rv. 619557 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Procedimento in camera di consiglio - Ammissibilità - Fattispecie in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore.
Stato
decisa il 2011-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619557-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare; esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile anche nel procedimento volto alla concessione dell'autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l'assenso dell'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)