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Sez. L, Sentenza n. 15913 del 19/12/2000 (Rv. 542711 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Inail - Rappresentanza processuale - Conferimento ai direttori periferici - Ammissibilità - Disciplina ex D.Lgs. n. 29 del 1993 - Applicabilità all'Inail - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542711-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il potere del presidente dell'Inail di conferire ai direttori delle sedi periferiche la rappresentanza processuale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 1033 del 1933, non è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, il cui art. 16, lett. f), prevede che competa ai dirigenti di uffici dirigenziali generali la promozione e la resistenza alle liti, in quanto si tratta di disposizioni che trovano applicazione solo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; e, d'altra parte, la legale rappresentanza dell'Istituto in capo al presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 cod. proc. civ., è confermata espressamente dall'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479, che disciplina il riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 06/07/1933 num. 1033 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 1, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)