Sez. L, Sentenza n. 4382 del 23/02/2010 (Rv. 612007 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Impiego pubblico contrattualizzato - Svolgimento di mansioni superiori corrispondenti a qualifica - Trattamento economico relativo - Diritto - Configurabilità - Legge n. 387 del 1998 - Retroattività - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sesto comma dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, la cui portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto l'applicabilità, anche nel pubblico impiego, dell'arti. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali. (Principio enunciato dalla S.C. in controversia concernente lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, consistite nella reggenza di uffici apicali per i quali era prevista la qualifica nona, con la conseguente conferma della decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per un periodo successivo al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)