Sez. 1, Sentenza n. 1570 del 28/05/1973 (Rv. 364391 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ERROR IN PROCEDENDO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - PROPONIBILITA - CONVERTIBILITA DEL RICORSO ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ERROR IN PROCEDENDO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - PROPONIBILITA - CONVERTIBILITA DEL RICORSO ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Qualora si deduca un errore in procedendo della commissione provinciale delle imposte o, comunque, un vizio diverso da quelli espressamente previsti dal terzo comma dell'art 29 del DL 7 agosto 1936 n 1639, tale vizio non puo formare oggetto di ricorso al giudice ordinario di prima istanza, ma, essendo la decisione della commissione provinciale definitiva nell'ambito del processo tributario, e deducibile direttamente in Cassazione con il ricorso di legittimita per violazione di legge ex art 111 Costituzione, ricorso nel quale non puo convertirsi il ricorso ordinario, che investe la pronuncia del giudice ordinario di secondo grado e non la stessa pronuncia della commissione provinciale.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)