Sez. 1, Sentenza n. 1498 del 03/04/1978 (Rv. 390870 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE, ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI - DELIBERE ASSEMBLEARI - IMPUGNAZIONE PER NULLITA O ANNULLABILITA - TERMINE DI DECADENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI - AZIONE AVVERSO L'ESCLUSIONE DEL SINGOLO ASSOCIATO - TERMINE DI DECADENZA SEMESTRALE - SUSSISTENZA.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE, ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI - DELIBERE ASSEMBLEARI - IMPUGNAZIONE PER NULLITA O ANNULLABILITA - TERMINE DI DECADENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI - AZIONE AVVERSO L'ESCLUSIONE DEL SINGOLO ASSOCIATO - TERMINE DI DECADENZA SEMESTRALE - SUSSISTENZA.*
Dal combinato disposto degli artt 23 primo comma e 24 terzo comma cod civ, dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullita ovvero di annullabilita, possono essere fatti valere con Azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal pubblico ministero, solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'Azione medesima e esperibile esclusivamente dallo interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione, tanto se rivolta a contestare la sussistenza dei gravi motivi necessari per l'esclusione, tanto se diretta a negare la legittimita dell'esclusione stessa (nella specie, sotto il profilo della incompetenza dell'organo deliberante).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)