Sez. 1, Sentenza n. 8456 del 10/04/2014 (Rv. 630947 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI | Associazione non riconosciuta - Delibera di esclusione dell'associato - Impugnazione - Termine - Applicabilità dell'art. 24, terzo comma, cod. civ.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)