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Sez. 5 - , Sentenza n. 637 del 12/01/2023 (Rv. 666608 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | Onlus - Regime fiscale agevolato - Decorrenza - Iscrizione nel registro Onlus - Data di presentazione della domanda o data di costituzione dell'ente - Condizioni - Natura istantanea o periodica dell’imposta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666608-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI

In tema di agevolazioni fiscali in favore delle Onlus, il regime agevolato decorre dalla data in cui l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale richieda l'iscrizione al relativo registro, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente, da quest'ultima data, senza che assuma rilevanza la natura istantanea o periodica dell'imposta.

Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)