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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18486 del 26/07/2017 (Rv. 645115 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | Iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS - Formazione silenzio assenso per decorso termini di cui al d.m. n. 266 del 2003 - Successivo controllo - Mancanza originaria o sopravvenuta requisiti formali - Cancellazione - Preclusione- Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI

In materia di ONLUS, il decorso dei termini di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. n. 266 del 2003 comporta unicamente, secondo il meccanismo del silenzio assenso, l'effetto dell'iscrizione automatica dell'ente richiedente alla relativa anagrafe, senza privare, tuttavia, l'amministrazione del potere di far valere, anche all'esito di un controllo non eseguito entro i predetti termini, la mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, anche ove risalente al momento dell'originaria iscrizione, facendo, in tal caso, venir meno, con effetto "ex tunc", le agevolazioni fiscali fruite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, DM Finanze 18/07/2003 art. 3, DM Finanze 18/07/2003 art. 5, DM Finanze 18/07/2003 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)