Sez. U, Sentenza n. 1766 del 10/06/1968 (Rv. 333665 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IN TEMA D'IMPOSTA DI RM.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IN TEMA D'IMPOSTA DI RM.*
L'annotamento dell'imposta (nella specie, di RM), sia per quanto attiene all'accertamento del presupposto materiale e personale (base imponibile), sia per quanto riguarda la conseguente applicazione del tasso e la concreta Determinazione quantitativa del debito del contribuente, costituisce l'oggetto di una specifica attivita amministrativa attribuita in via esclusiva all'ente impositore. Se, nell'ambito dell'imposta di RM l'amministrazione ha il potere di determinare il reddito imponibile, previe le detrazioni previste dalla legge (reddito netto), delle detrazioni in materia non puo essere giudice quello ordinario. Pertanto, qualora non sia stato ancora attuato l'accertamento, costituisce invasione delle attribuzioni demandate in via esclusiva alla pa il provvedimento dell'autorita giudiziaria che, ammettendo un accertamento tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di un'azienda industriale ritenuto rilevante ai fini della tassazione di RM, incide sui poteri della pa in materia di accertamento.*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1907 num. 560 art. 67, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)