Sez. 4, Sentenza n. 8035 del 12/04/1995 Ud. (dep. 19/07/1995) Rv. 202022 - 01
Stupefacenti - In genere | Attività illecite - Fatto di lieve entità - Valutazione complessiva del fatto - Rapporto tra condizione dell'azione e quantità di droga - Conseguenze.
Stupefacenti - In genere
In materia di stupefacenti, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309/1990, solo una valutazione complessiva del fatto (mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze) consente in concreto un giudizio di lieve offensività del reato. Pertanto le condizioni dell'azione, come possono portare a far ritenere di rilevante offensività la detenzione per spaccio di una modesta quantità di droga, così possono portare a neutralizzare l'elemento ponderale e qualitativo e, quindi, a far ritenere come dotata di un minimo di offensività la detenzione per spaccio di una quantità non modesta di droga.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)