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Sez. 4, Sentenza n. 9082 del 19/09/1996 Ud. (dep. 11/10/1996) Rv. 206098 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Traffico illecito - Fatto di lieve entità - Valutazione complessiva - Rapporto tra componenti dell'azione e quantità della droga - Conseguenze - Fattispecie: quantità di droga.
Stato
decisa il 1996-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206098-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di stupefacenti, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, solo una valutazione complessiva di tutte le componenti oggettive e soggettive dell'azione può consentire in concreto un giudizio di lieve entità del fatto, ma va in particolare considerata il dato ponderale che anche da solo, se negativamente apprezzato, può determinare l'esclusione dell'attenuante (fattispecie relativa a grammi 10 di eroina con principio attivo pari a grammi 1, 7 con spaccio in luogo di villeggiatura con notevole afflusso di giovani, in cui la Corte ha annullato con rinvio per omessa valutazione del dato quantitativo).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)