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Sez. 3, Sentenza n. 8915 del 19/06/2002 (Rv. 555178 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Comportamenti biasimevoli - Illecito disciplinare - Configurabilità - Perito assicurativo - Incompatibilità tra iscrizione a ruolo e lavoro dipendente - Illecito disciplinare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555178-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Rilevano sotto il profilo disciplinare le condotte degli iscritti ad albi professionali che, pur non integrando atti di esercizio della professione, giustifichino in generale un biasimo, perché non rispettose dei doveri di lealtà verso gli altri iscritti o perché tali da recare pregiudizio al decoro della professione; pertanto, benché l'incompatibilità tra iscrizione all'albo dei periti assicurativi e sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente trovi di per sè sanzione nella cancellazione dal ruolo, la medesima può assumere rilievo disciplinare; infatti, anche il mantenersi o il porsi in una situazione d'incompatibilità può essere ritenuto un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)