Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 04/12/1989 Cc. (dep. 18/01/1990) Rv. 183080 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE - INDICAZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE - INDICAZIONE.*
Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata è necessario - tenuto conto anche della ratio e delle finalità tipiche dell'istituto - che l'agente oltre a tenere una condotta improntata alla disciplina ed all'osservanza delle regole normative dettate dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento, dimostri una fattiva e convinta collaborazione alla opera di rieducazione, che deve essere desunta da fatti positivi e specifici, con particolare riguardo ai parametri enunciati dall'art. 94 del regolamento, che, valutati e considerati nella loro essenza, rivelino l'evolversi della personalità del condannato verso il suo inserimento sociale. (Conf mass n 175533).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94, Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)