diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 428 del 16/02/1987 Cc. (dep. 03/04/1987) Rv. 175533 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTO PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - PARTECIPAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175533-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTO PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - PARTECIPAZIONE - NOZIONE.*

Per poter concedere la riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata non è sufficiente la buona o regolare condotta o la disciplinata osservanza delle norme di istituto, ma occorre la prova di una fattiva e convinta collaborazione all'opera di rieducazione, desumibile da fatti positivi, rivelatori dell'evolversi della personalità del soggetto verso il suo reinserimento sociale. E siffatta partecipazione deve essere non solo affermata, ma rigorosamente dimostrata sulla base dei criteri indicati, in via esemplificativa, dall'art. 94 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. (V mass n 150411).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 1, DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)