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Sez. 2, Sentenza n. 2286 del 19/11/1969 Ud. (dep. 02/01/1970) Rv. 113601 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - ESATTEZZA DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DATA AL FATTO DAL PRIMO GIUDICE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113601-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - ESATTEZZA DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DATA AL FATTO DAL PRIMO GIUDICE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - FONDAMENTO.*

E dovere del giudice di appello - sempre che lo comportino i motivi di impugnazione - non fermarsi alla definizione giuridica data al fatto dal giudice di primo grado ed esaminare se eventualmente questi sia incorso, nella definizione del fatto, in un errore che comporti spostamento di Competenza. (Conf 110009, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)