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Sez. L, Sentenza n. 3027 del 10/04/1990 (Rv. 466569 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA CONCERNENTE IL SOLO ELEMENTO PERSONALE - IDONEITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466569-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA CONCERNENTE IL SOLO ELEMENTO PERSONALE - IDONEITÀ - CONDIZIONE.*

Il ridimensionamento dell'azienda, costituente il presupposto del licenziamento collettivo per riduzione di personale e risolventesi in una decisione dell'imprenditore che è espressione del principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica (art. 41 cost.), non implica necessariamente una riduzione degli elementi materiali (determinati reparti o un certo tipo di lavorazione) dell'azienda, ma può riguardare anche solo l'elemento personale, in conseguenza dell'adozione di nuove tecnologie che pur aumentando la produttività determinino la contrazione della forza lavoro, sempreché il ridimensionamento stesso sia effettivo, cioè non addotto come pretesto per liberarsi di personale sgradito, e stabile, cioè non legato a fatti puramente stagionali. (Conf 6784/87, mass n 454989; (Conf 6158/85, mass n 443291).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)