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Sez. L, Sentenza n. 6158 del 06/12/1985 (Rv. 443291 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - MEDIANTE RIDUZIONE DEL SOLO PERSONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443291-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - MEDIANTE RIDUZIONE DEL SOLO PERSONALE - AMMISSIBILITÀ.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale - che trova le sue fonti normative nell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604 e nell'art. 1 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019 - presuppone il ridimensionamento dell'azienda, voluto dallo imprenditore con decisione nel merito insindacabile in Sede giudiziaria ed è nettamente distinto dal licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo obiettivo (art. 3 legge n. 604 del 1966), con il quale ha in comune soltanto l'irrilevanza delle qualità e caratteristiche (extra lavorative) proprie del singolo dipendente. L'anzidetto ridimensionamento, che dev'essere effettivo, non addotto come pretesto per liberarsi di personale non gradito, e stabile, ossia non legato a fatti puramente stagionali, non implica necessariamente anche una riduzione degli elementi materiali (determinati reparti o un certo tipo di lavorazione) dell'azienda, ma può riguardare, esclusivamente o in modo prevalente, uno solo dei fattori aziendali, e cioè l'elemento personale. (V 6618/84, mass nn 438160 e 438161; (V 501/84, mass n 432736; (V 3750/83, mass nn 428659 e 428660; (V 1270/79, mass n 397504; (V 18/79, mass nn 396023 e 396024).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)