diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2018 del 09/11/1973 Ud. (dep. 09/03/1974) Rv. 126431 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA - CASI PIU GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - OBBLIGO DI SPECIFICA CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126431-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA - CASI PIU GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - OBBLIGO DI SPECIFICA CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Con l'espressione 'nei casi piu gravì, usata dal legislatore nell'art 23 della legge 9 ottobre 1970, n 730 (innovatrice, sul punto, dell' art 108 DPR 12 febbraio 1965, n 162), per legittimare la pubblicazione e l'affissione della sentenza di condanna, non e stata configurata una circostanza aggravante e tanto meno un autonomo reato; ma si e semplicemente autorizzato il giudicante ad attribuire all'episodio - che resta indifferenziato- quella maggiore gravita che si evince dagli elementi oggettivi e soggettivi del fatto da giudicare. La mancata contestazione degli elementi stessi, pertanto, non comporta violazione del principio di correlazione di cui all'art 477 cod proc pen. (Conf 123187, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 12/02/1965 num. 162 art. 108 CORTE COST., Legge 09/10/1970 num. 730 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)