Sez. 1 - , Sentenza n. 19944 del 10/08/2017 (Rv. 645206 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo – Contributo sindacale – Credito assistito da privilegio – Esclusione – “Ratio” – Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di formazione dello stato passivo, l’insinuazione di un’associazione sindacale per i contributi ad essa dovuti, determinati mediante ritenuta percentuale sulla retribuzione dei lavoratori, propri iscritti, dipendenti dell’imprenditore fallito, non gode di collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis, comma 1, c.c., qualora il relativo credito non sorga a seguito di cessione della quota di retribuzione da parte dei lavoratori in favore dell’associazione, bensì in virtù di delegazione di debito, stante, in tal caso, l’inapplicabilità dell’art. 1263 c.c. (Nella specie, riguardante il contributo contrattuale previsto dall’art. 21 del c.c.n.l. giornalisti, dovuto alla Casagit, la S.C. ha escluso la sussistenza della cessione del credito retributivo – essendo il detto contratto stipulato dal sindacato con i datori di lavoro –, ricorrendo invece lo schema della “delegatio promittendi” con liberazione dei lavoratori dalla loro obbligazione, poiché il sindacato, agendo per conto di questi, aveva delegato il datore al pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1, Cod. Civ. art. 1263 com. 1, Cod. Civ. art. 1268, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)