Sez. L, Sentenza n. 5736 del 30/10/1981 (Rv. 416434 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TEMPO - "PRIMA UDIENZA" - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TEMPO - "PRIMA UDIENZA" - NOZIONE.*
Agli effetti della chiamata in causa del terzo, il concetto di "prima udienza" deve essere inteso non in senso meramente cronologico bensì in senso sostanziale, come indicativo della fase in cui si abbia una effettiva trattazione, cioè Esercizio di attività istruttoria, oppure risoluzione di questioni insorte fra le parti, poiché il limite temporale identificato nel compimento di essa dall'art. 269, primo comma, cod. proc. civ., è diretto a tutelare le ragioni del terzo, che sarebbero compromesse solo se questi si trovasse a partecipare ad un giudizio già in parte svoltosi senza di lui. (V 4418/80, mass n 408292; (V 1830/80, mass n 405442).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)