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Sez. 2, Sentenza n. 5780 del 25/10/1988 (Rv. 460306 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460306-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*

Il riferimento alla prima udienza, contenuto nel secondo comma dell'art. 269 cod. proc. civ., come limite temporale per la richiesta della parte di un termine per la chiamata in causa del terzo, deve essere inteso non alla prima udienza in senso meramente cronologico, ma a quella di effettiva trattazione della causa, in relazione all'esigenza che il processo inizi contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti, e, in particolare, che il terzo non sia costretto a partecipare al giudizio dopo che l'istruttoria sia stata in tutto o in parte espletata. (Conf 1224/82, mass n 419097; (Conf 5736/81, mass n 416434; (Conf 1948/81, mass n 412648).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)