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Sez. 5, Sentenza n. 8113 del 22/04/2016 (Rv. 639436 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Province di Trieste e Gorizia - Esenzione decennale dall'ILOR e dall'IRPEG - Condizioni - Novità dell'attività produttiva - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639436-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 2 della legge n. 26 del 1986, nel prevedere l'esenzione decennale dall'IRPEG per le province di Trieste e Gorizia e dall'ILOR per la sola provincia di Trieste, esige il requisito della novità dell'iniziativa produttiva, desumibile per l'IRPEG dal rinvio all'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 e per l'ILOR (poi IRAP) dagli ordini del cessato governo alleato, recepiti dall'art. 29 del d.P.R. n. 601 del 1973, e dalla "ratio" stessa della disciplina, consistente nell'esigenza d'incentivare il sorgere di iniziative imprenditoriali locali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rigettato nel merito il ricorso, essendosi limitata la società contribuente a proseguire l'attività già esercitata dalle partecipate, senza impiantare alcun nuovo stabilimento tecnicamente organizzato).

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 26 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 29, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)