Sez. 2, Sentenza n. 7767 del 26/04/1972 Ud. (dep. 21/11/1972) Rv. 122383 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CHIAMATA FORMULATA DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA CONFERMA DAVANTI AL GIUDICE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CHIAMATA FORMULATA DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA CONFERMA DAVANTI AL GIUDICE - VALORE PROBATORIO.*
La chiamata in correita formulata davanti alla polizia giudiziaria, anche se non confermata davanti al giudice, puo da sola, per il suo contenuto intrinseco, costituire idoneo elemento ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Essa, poi, assume particolare valore probatorio quando trovi riscontro in altri elementi obiettivi ed argomenti logici, che ne confermino la veridicita e l'attendibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)