Sez. 2, Sentenza n. 3968 del 04/12/1974 (Rv. 372545 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - REGOLAMENTI COMUNALI - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - ESTENSIONE AI REGOLAMENTI - ESCLUSIONE.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - REGOLAMENTI COMUNALI - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - ESTENSIONE AI REGOLAMENTI - ESCLUSIONE.*
Il dovere del giudice di conoscere le norme giuridiche non sussiste per i regolamenti comunali, in quanto essi sono formalmente Atti amministrativi per i quali sono previsti, sia una pubblicazione locale, diversa da quella generale prescritta per le leggi e per i regolamenti approvati con decreto presidenziale, sia l'approvazione dell'autorita tutoria, in funzione di condizione di efficacia. Se sussiste, quindi, il dovere di applicarli, avendo essi contenuto di norme giuridiche, e alle parti che incombe l'Onere di fornirne la prova esibendoli in giudizio: esibizione che, peraltro, puo avvenire anche in Cassazione, non trovando una tale attivita ostacolo nella norma dell'art 372 cod proc civ, la quale riguarda soltanto i documenti in senso proprio, cioe quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti. (V 299'73, mass n 362184).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 87, Cod. Civ. art. 871, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)