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Sez. 2, Sentenza n. 299 del 30/01/1973 (Rv. 362184 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - LOCALI - NATURA - OBBLIGO DI CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - ONERE DELLE PARTI DI SEMPLICE ALLEGAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362184-01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - LOCALI - NATURA - OBBLIGO DI CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - ONERE DELLE PARTI DI SEMPLICE ALLEGAZIONE.*

La natura di Atti formalmente amministrativi dei regolamenti locali - per i quali sono previste sia una pubblicazione locale, a differenza di quella generale prevista per le leggi e per i regolamenti presidenziali, sia l'affidamento da parte dell'autorita tutoria - comporta che al dovere del giudice di applicarli, avendo essi il contenuto di norme giuridiche, non corrisponda un dovere di conoscenza in senso assoluto, come per ogni altra norma di diritto, che ne implichi la ricerca di ufficio. Correlativamente anche per le parti non puo ammettersi la sussistenza di un vero e proprio Onere probatorio al riguardo, bensi di semplice allegazione, tale da offrire al giudice un minimo degli elementi idonei a consentire una ricerca d'ufficio. (V 2846/67, mass n 330437; 2760/67, mass n 330297; 1977/61).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)