Sez. 3, Ordinanza n. 21971 del 19/10/2007 (Rv. 599528 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ordinanza del tribunale di revoca della sospensione già disposta dal giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo immobiliare - Ricorso per regolamento necessario di competenza - Esperimento - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale abbia revocato la sospensione dell'esecuzione già disposta dal giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo immobiliare, è inammissibile, non ricorrendo, in tale fattispecie, nè l'ipotesi dell'articolo 42 cod. proc. civ. nè quella dell'articolo 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)