Sez. 3, Ordinanza n. 24104 del 10/11/2006 (Rv. 593887 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Processo esecutivo - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Provvedimento di sospensione dell'esecuzione - Impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
La "ratio" dell'art. 42, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, nella parte in cui prevede l'impugnabilità con regolamento di competenza dell'ordinanza che dispone la sospensione del processo, è quella di sottoporre a controllo un atto che era in precedenza sottratto ad ogni sindacato, verificando la legittima applicazione della norma dettata dall' art. 295, cod. proc. civ., nonché, nei casi in cui il giudice ha - in forza di altre disposizioni - il potere ma non il dovere di sospendere il giudizio pendente avanti a lui (ad es. artt. 279 penult. comma e 337, secondo comma, cod. proc. civ.), se il caso ricada nell'ambito di applicazione di esse. Tuttavia, con riferimento al processo esecutivo, il quale ove sia proposta opposizione all'esecuzione, non deve essere sospeso, ma può esserlo, in funzione cautelare, non v'è luogo per il regolamento di competenza, giacché avverso l'ordinanza di sospensione e per la verifica delle ragioni che la sorreggono è esperibile, dopo la riforma del processo esecutivo, il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., mentre in precedenza poteva essere proposta opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)