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Sez. 1, Sentenza n. 2822 del 27/02/2001 (Rv. 544216 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo in materia di tutela della salute pubblica - Pericolo di confusione nel consumatore con pregiudizio del prodotto concorrenziale - Necessità - Esclusione - Messaggio avente effetto evocativo del prodotto da fumo e funzione di richiamo pubblicitario - Sanzione di cui alla legge n. 165 del 1962 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544216-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di tutela della salute pubblica contro la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, rispetto al divieto posto dalla legge n. 165 del 1962 e dal D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. in legge 22 febbraio 1983, n. 52) non è necessario verificare se un determinato prodotto possa ingenerare confusione nel consumatore e trarlo in errore inducendolo all'acquisto con pregiudizio per il prodotto concorrenziale, essendo sufficiente, ai fini della applicabilità della sanzione amministrativa, che il messaggio pubblicitario abbia un effetto evocativo del prodotto da fumo.

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1962 num. 165, Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 CORTE COST., Legge 22/02/1983 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)