Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 18/02/2000 (Rv. 534083 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Produttore di beni diversi dai prodotti da fumo - Uso del marchio - Effetto evocativo del prodotto da fumo e funzione di richiamo pubblicitario - Applicabilità della sanzione di cui alla legge n. 165 del 1962.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
Va ricompresa nel divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo anche la messa in vendita fatta nell'esercizio abilitato, nella vetrina o al di fuori di essa, con forme suggestive esulanti la semplice offerta in vendita di prodotti individuati dai propri segni, poiché sussiste il diritto all'utilizzazione del marchio solo in quanto non si realizzi una forma, anche indiretta, di propaganda del prodotto da fumo. Consegue che, rispetto al divieto posto dalla legge n. 165 del 1962, non è consentita la distinzione tra la propaganda atta a convincere e la evocazione consistente in un semplice richiamo alla memoria. La legge vieta infatti che si realizzi un effetto evocativo del prodotto da fumo, qualunque sia la modalità con cui esso si produca, e quindi anche con l'uso di un marchio di un prodotto diverso.
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1962 num. 165, Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 CORTE COST., Legge 22/02/1983 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)