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Sez. 3, Sentenza n. 954 del 05/02/1996 (Rv. 495740 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Valutazione della serietà - Obblighi relativi del giudice - Corrispondenza delle regioni del recesso a quella enunciata nell'atto di preavviso - Contestazione del locatore - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495740-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE

Nella valutazione della serietà del recesso esercitato dal conduttore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978 - a norma del quale, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, quando ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata - il giudice deve tenere conto della corrispondenza delle ragioni del recesso a quelle enunciate dal conduttore nell'atto di preavviso, quando questa corrispondenza sia contestata dal locatore. In caso negativo, deve rigettare l'eccezione fondata sul fatto che il mancato pagamento dei canoni della locazione è sorretta da valido esercizio del potere di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)