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Sez. 3, Sentenza n. 260 del 12/01/1991 (Rv. 470462 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Recesso del conduttore | Gravi motivi - Configurabilità - Diniego dell'autorizzazione amministrativa - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470462-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Recesso del conduttore

I gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27 ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso. Pertanto non ricorrono detti estremi ove la domanda di recesso sia fondata sul diniego dell'autorizzazione amministrativa per esercitare nell'immobile locato l'attività convenuta (nella specie: casa- albergo), ove già al momento della stipulazione del contratto non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per conseguire detta autorizzazione (nella specie il diniego della Amministrazione dipendeva dalla insussistenza di una specifica norma regionale relativa alle case-albergo).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)