Sez. 1, Sentenza n. 25726 del 01/12/2011 (Rv. 620499 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - FISCALE | Residenza della persona - Art. 43 cod. civ. - Requisiti - Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori - Elementi oggettivo e soggettivo - Caratteristiche - Fattispecie.
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - FISCALE
La residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 3, Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)