Sez. 5, Sentenza n. 1222 del 12/11/1979 Ud. (dep. 30/01/1980) Rv. 144118 - 01
DIFESA E DIFENSORI - REVOCA - SOSTITUZIONE - REVOCA TACITA - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
DIFESA E DIFENSORI - REVOCA - SOSTITUZIONE - REVOCA TACITA - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La sostituzione o la revoca del proprio difensore di fiducia da parte dell'imputato non produce effetto se non e comunicata alla competente autorita giudiziaria; sicche la successiva nomina di un nuovo difensore, sia pure in aggiunta al numero consentito, non puo equivalere a revoca tacita dei precedenti. (Conf Cass 10 gennaio 1977, ciaraldi. Per la giurisprudenza anteriore alla legge 18 marzo 1971, n 62, Cfr in senso conforme Cass 3 ottobre 1972, hargan; contra, Cass 12 dicembre 1974, tramontano).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)