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Sez. 1, Sentenza n. 4866 del 06/08/1988 (Rv. 459684 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONFISCA EX ARTT. 20 E 21 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459684-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONFISCA EX ARTT. 20 E 21 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - IRRILEVANZA.*

La confisca, secondo la previsione degli artt. 20 e 21 della legge 24 novembre 1981 n. 689, integra sanzione amministrativa autonoma rispetto alla misura cautelare del sequestro, e, come tale, è applicabile indipendentemente dall'eventuale inefficacia di detto sequestro per decorso dei termini all'uopo fissati dall'ultimo comma dell'art. 19 della legge medesima. (V 3199/88, mass n 458652).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)