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Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 07/10/2013 (Rv. 628730 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA | Confisca del bene ipotecato ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Opponibilità dell'ipoteca allo Stato - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628730-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA

Costituisce principio generale dell'ordinamento quello della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito da misura di sicurezza patrimoniale. Ne consegue che, in tema di confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (e successive modifiche), il diritto del creditore - sebbene assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in data precedente alla confisca stessa ed eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente ad essa - non può più essere tutelato davanti al giudice civile. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)